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Avviso ai litiganti

Senza garanzia niente “adesione”
e il debito torna quello originario

È uno dei presupposti necessari al perfezionamento della procedura e in sua assenza è annullato l’accordo con il Fisco

immagine generica illustrativa

SINTESI: In tema di accertamento con adesione l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti - pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva, sicché, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 2161 del 2019).
 
Ordinanza n. 25115 del 10 novembre 2020 (udienza 23 giugno 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Triscari Giancarlo
Accertamento con adesione – Il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia costituiscono il presupposto per l’efficacia della procedura – Se viene omessa la prestazione della garanzia la procedura non può dirsi perfezionata – Permane per l’intero l’originaria pretesa tributaria

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