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Avviso ai litiganti

Sicuro che il credito è inesigibile?
L’atto di rinuncia è giustificato

Solo così il documento ha piena validità ai fini tributari, altrimenti rientra nel novero dei documenti di liberalità fiscalmente indeducibili

SINTESI: La disciplina fiscale della perdita su crediti, regolata dall’art. 101, comma 5, del DPR n. 917 del 1986, stabilisce che l’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”, sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito. Altrimenti, la rinuncia rientra nel novero degli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
 
Sentenza n. 10211 del 27 aprile 2018 (udienza 23 gennaio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Fuochi Tinarelli Giuseppe
Perdita su crediti – Articolo 101, comma 5, del Dpr 917/1986 – L’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi” – Se la perdita deriva da rinuncia al credito l’atto di rinuncia deve essere giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito – In mancanza la rinuncia rientra tra gli atti di liberalità indeducibili
 
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