Sicuro che il credito è inesigibile?
L’atto di rinuncia è giustificato
Solo così il documento ha piena validità ai fini tributari, altrimenti rientra nel novero dei documenti di liberalità fiscalmente indeducibili
Sentenza n. 10211 del 27 aprile 2018 (udienza 23 gennaio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Fuochi Tinarelli Giuseppe
Perdita su crediti – Articolo 101, comma 5, del Dpr 917/1986 – L’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi” – Se la perdita deriva da rinuncia al credito l’atto di rinuncia deve essere giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito – In mancanza la rinuncia rientra tra gli atti di liberalità indeducibili