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Avviso ai litiganti

Sisma Sicilia 1990, rimborso tributi
perimetrato ai limiti fissati dalla Ue

L’agevolazione a sostegno delle popolazioni colpite dalla calamità è soggetta alle regole del diritto europeo ed esclude l’attività d’impresa

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SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (cfr. Cass. n. 29905 del 2017).

Ordinanza n. 26285 dell’11 settembre 2023 (udienza 27 giugno 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta
Agevolazioni tributarie – Soggetti colpiti dal sisma Sicilia del 1990 - Rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, legge n. 190 del 2014 – Non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria” per la quale è irrilevante l’elemento soggettivo

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