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Avviso ai litiganti

Società di capitali, niente sconto
per la paga all’amministratore unico

In tal caso non è riscontrabile l’assoggettamento a un altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, requisito tipico della subordinazione

calcolatrice

SINTESI: In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’art. 62 (vigente fino al 31 dicembre 2003, ora Tuir, art. 60) del DPR n. 917 del 1986, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali; la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (cfr. Cass. n. 24188 del 2006).

Ordinanza n. 36362 del 23 novembre 2021 (udienza 10 novembre 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. D’Orazio Luigi
Determinazione del reddito di impresa – L’art. 62 del DPR n. 917 del 1986 non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali

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