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Avviso ai litiganti

La società fittizia è una “fictio”,
e l’interesse è soltanto personale

La violazione non è commessa a favore dell’ente ma a esclusivo guadagno della persona fisica che l’ha compiuta

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SINTESI: Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del DL n. 269 del 2003 (conv., con modif., in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera “fictio” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (cfr., da ultimo, Cass. n. 25530 del 2021).

Sentenza n. 28733 del 4 ottobre 2022 (udienza 18 maggio 2022)
Cassazione civile, sezione. V – Pres. Manzon Enrico – Est. Salemme Andrea A.
Società artificiosamente costituita – Non opera il principio secondo cui le sanzioni amministrative sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto – In questo caso la persona giuridica è una mera “fictio

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