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Avviso ai litiganti

La sola mancanza del libro inventari legittima l’accertamento induttivo

Se il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più scritture contabili, l’ufficio può procedere in base a presunzioni semplici

SINTESI: Il DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l’ufficio delle imposte possa determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 dello stesso DPR n. 600 del 1973 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 del medesimo decreto. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal citato art. 14 - legittima l’amministrazione alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Sentenza n. 6623 del 23 marzo 2011 (udienza del 24 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Iacobellis
Accertamento induttivo – Presupposti – Omessa tenuta del libro degli inventari - Legittimazione
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