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Avviso ai litiganti

Soldi sospetti all’amministratore:
non c’è dubbio, producono utili

La legge prevede la presunzione di redditività delle somme ricevute i cui interessi concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono percepiti

soldi
SINTESI: Il transito sul conto corrente personale di un amministratore di società delle somme riferibili alla società medesima costituisce ai fini fiscali un’operazione fruttifera i cui interessi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2004. Al riguardo, l’articolo 45, comma 2, del TUIR prevede la presunzione di redditività delle somme mutuate i cui interessi, pari al saggio legale in mancanza di diversa pattuizione, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono percepiti. La predetta presunzione legale di onerosità può essere vinta da prova contraria a carico del contribuente; tale prova, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo (Cass. n. 16445 del 2009).
 
Sentenza n. 23619 dell’11 novembre 2011 (udienza del 22 settembre 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Cirillo
Imposte sui redditi – Redditi di capitale – Amministratore di società – Disponibilità di denaro della società – Presunzione di fruttuosità delle somme – Interessi – Prova contraria
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