Le spese nel gruppo sono deducibili
solo nel perimetro della coerenza
In mancanza della dimostrazione dell’inerenza, è legittima la negazione della “sottraibilità” di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa
Ordinanza n. 26435 dell’8 novembre 2017 (udienza 5 giugno 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bruschetta Ernestino Luigi - Est. Scarano Luigi Alessandro
Società di gruppo – Detraibilità delle operazioni – L’onere della prova in ordine all’esistenza dei servizi e all’inerenza e congruità dei costi sopportati incombe sulla società che ha ricevuto il servizio – Affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile, occorre che la controllata tragga dal servizio un’effettiva utilità e che questa sia documentata