Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Le spese nel gruppo sono deducibili
solo nel perimetro della coerenza

In mancanza della dimostrazione dell’inerenza, è legittima la negazione della “sottraibilità” di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

SINTESI: Atteso che ai fini della detraibilità dell’imposta è onere di chi l’invoca provare che le operazioni passive sono state effettivamente compiute nell’esercizio dell’impresa, e cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, sicché un tale accertamento deve essere compiuto non già in astratto bensì in concreto, e va rapportato all’oggetto sociale e non ai ricavi, l’onere della prova in ordine all’esistenza dei servizi svolti in suo favore e all’inerenza e congruità dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, perché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, non essendo invero sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
 
Ordinanza n. 26435 dell’8 novembre 2017 (udienza 5 giugno 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bruschetta Ernestino Luigi - Est. Scarano Luigi Alessandro
Società di gruppo – Detraibilità delle operazioni – L’onere della prova in ordine all’esistenza dei servizi e all’inerenza e congruità dei costi sopportati incombe sulla società che ha ricevuto il servizio – Affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile, occorre che la controllata tragga dal servizio un’effettiva utilità e che questa sia documentata
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