Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Le spese non sono attinenti l’impresa,
l’inerenza va idoneamente provata

Il contribuente, tra l’altro, deve dimostrarne la consistenza a prescindere dalle fatture e dalla contabilità in ordine

ingranaggi

SINTESI: In materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Ordinanza n. 20422 del 16 luglio 2021 (udienza 15 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Corradini Grazia
Reddito d’impresa – Deducibilità dei costi – I costi derivati da un’attività che sia espressione di distrazione verso finalità diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa non sono inerenti – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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