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Avviso ai litiganti

Stabile organizzazione: una nozione
valida sia per l'Iva sia per le dirette

Secondo il consolidato orientamento della suprema Corte sussiste una sostanziale unitarietà del criterio, in particolare riguardo agli aspetti strutturali

SINTESI: Con riferimento a controversie in materia di Iva, la stabile organizzazione nel territorio dello Stato si configura quale autonomo centro d’imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e, anche, all’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile, così indubitabilmente riconoscendo alla stabile organizzazione, soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente (cfr., in tal senso, Cass. 16106/2011); attesa la sostanziale unitarietà, quanto agli aspetti strutturali, della nozione di stabile organizzazione, il criterio, seppure elaborato in relazione a controversie in materia di Iva, è estendibile al campo delle imposte dirette.
 
Ordinanza n. 29563 del 16 novembre 2018 (udienza 17 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Controversie in materia di Iva – Concetto di stabile organizzazione nel territorio dello Stato quale autonomo centro di imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente – Tale criterio è estendibile al campo delle imposte dirette
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