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Avviso ai litiganti

Statuto dei diritti del contribuente
non è parametro di costituzionalità

Le disposizioni non consentono la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse né hanno rango superiore alla legge ordinaria

SINTESI: Le norme della legge n. 212 del 2000, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’A.F. e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie, anche anteriori, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse.
 
Ordinanza n. 11077 del 9 maggio 2018 (udienza 28 febbraio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Crucitti Roberta
Le disposizioni contenute nella legge 212/2000 prescrivono specifici obblighi per l’Amministrazione finanziaria – Non hanno rango superiore alla legge ordinaria – Non possono fungere da norme parametro di costituzionalità – Né consentire la disapplicazione della norma tributaria
 
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