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Avviso ai litiganti

Statuto del contribuente o meno, no alle compensazioni fai da te

La modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti

SINTESI: In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (v. Cass., 25/5/2007, n. 12262; Cass., 30/6/2006, n. 15128; Cass., 30/6/2006, n. 15123).

Sentenza n. 2957 del 10 febbraio 2010 (udienza del 17 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres Lupi, Rel. Scarano
Compensazione in materia tributaria - Ammissibilità solo nelle ipotesi previste - Entrata in vigore dello Statuto del contribuente - Conferma del principio
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