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Avviso ai litiganti

Stessi oggetto, tempi, difese:
impossibile dichiarare la nullità

Si verrebbe a determinare un inutile dispendio di energia non giustificato dalla necessità di salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio

SINTESI: Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito in relazione alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi di entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, evitando che con la declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. nn. 22122/2010, 3830/2010, 2014/2014).
 
Sentenza n. 17457 del 14 luglio 2017 (udienza 22 dicembre 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Esposito Antonio Francesco
Processo di cassazione – rettifica del reddito delle società di persone e automatica imputazione ai soci – litisconsorzio necessario – cause decise separatamente nel merito – conseguenze
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