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Avviso ai litiganti

Per lo studio associato c'è l'Irap: si presume autonoma organizzazione

Il contribuente, tuttavia, può provarne l'assenza dimostrando che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli partecipanti

SINTESI: Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'Irap dare prova della inesistenza dei presupposti di fatto per il versamento dell'imposta. Per quanto concerne la c.d. autonoma organizzazione, l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Ordinanza n. 22386 del 3 novembre 2010 (udienza del 7 luglio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Di Iasi
IRAP - Autonoma organizzazione - Studi associati - Lavoro professionale - Derivazione - Onere della prova
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