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Avviso ai litiganti

Sul contribuente l'onere di provare l'incertezza della norma tributaria

Il giudice di merito non può riconoscere d'ufficio al contribuente l'esenzione dalla responsabilità amministrativa e dichiarare inapplicabili le sanzioni

SINTESI: In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce - potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3 - deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare e di dare la prova in giudizio della sussistenza dell'esimente, vale a dire della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, grava però sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto. Il Giudice non può far applicazione di tale esimente sulla base di esclusive ragioni equitative, dovendo invece esaminare le condizioni fondate sull'incertezza normativa oggettiva, vale a dire l'inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, riferibile non già ad un generico contribuente e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

Sentenza n. 14987 del 25 giugno 2009 (udienza del 28 maggio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Didomenico
Sanzioni - Obiettiva incertezza nell'applicazione della norma tributaria - Applicazione dell'esimente - Onere della prova a carico del contribuente - Non ammissibilità delle c.d. ragioni equitative
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