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Avviso ai litiganti

Sulla bilancia del reddito prodotto
pesano anche autovetture e case

Beni e valori non proporzionati alle entrate dichiarate dal contribuente, fanno legittimamente presumere la presenza di guadagni “extra”

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SINTESI: Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600 del 1973, l’Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (es. autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo; in tal caso, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cass. 2009/10385). Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio, deve però valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale dei beni indicati dalla norma (Cass. 2007/16284).
 
Sentenza n. 13776 del 31 maggio 2013 (udienza 9 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Iofrida Giulia
Accertamento – Redditometro – Indici presuntivi di redditività
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