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Avviso ai litiganti

Sulla lite previdenziale
decide il giudice ordinario

La Commissione tributaria si può invocare solo in presenza degli atti rientranti in quelli elencati nell’articolo 19 del decreto legislativo 546/1992

SINTESI: Appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cassazione SSUU 26149/17).
 
Ordinanza n. 19523 del 23 luglio 2018 (udienza 22 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione unite - Pres. Di Cerbo Vincenzo - Est. Manna Antonio
Riparto di giurisdizione – Le controversie concernenti la legittimità delle trattenute previdenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria
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