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Avviso ai litiganti

Sulla sentenza, anche parziale
si paga comunque il Registro

L’eventuale riforma della decisione non incide sull’avviso di liquidazione, ma può servire per l’esercizio del diritto al rimborso del tributo

SINTESI: In tema di imposta di registro, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, Dpr n. 131 del 1986 la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento.
 
Ordinanza n. 12480 del 21 maggio 2018 (udienza 28 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Mocci Mauro
Articolo 37, comma 1, Dpr n. 131 del 1986 – Imposta di registro – La sentenza parziale che definisce il giudizio anche se non passata in giudicato è soggetta a tassazione – L’ufficio emette il corrispondente avviso di liquidazione – Tale avviso è impugnabile – L’eventuale riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio non incide sull’avviso di liquidazione
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