Sulla sentenza, anche parziale
si paga comunque il Registro
L’eventuale riforma della decisione non incide sull’avviso di liquidazione, ma può servire per l’esercizio del diritto al rimborso del tributo
Ordinanza n. 12480 del 21 maggio 2018 (udienza 28 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Mocci Mauro
Articolo 37, comma 1, Dpr n. 131 del 1986 – Imposta di registro – La sentenza parziale che definisce il giudizio anche se non passata in giudicato è soggetta a tassazione – L’ufficio emette il corrispondente avviso di liquidazione – Tale avviso è impugnabile – L’eventuale riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio non incide sull’avviso di liquidazione