SINTESI: La disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 4 del DLgs n. 6 del 2003, non impedisce di procedere all’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 602 del 1973 e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori “ex lege” della società medesima. La notifica presso l’ultima sede della società, entro un anno dalla cancellazione, è ammessa dall’art. 2495, comma 2, c.c.. Si applica quindi il principio che delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 2291 c.c. tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all’art. 1310 c.c. ha efficacia anche rispetto ai soci (cfr. Cass. n. 6997/2020).
Ordinanza n. 7236 del 15 marzo 2021 (udienza 16 dicembre 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio - Est. Russo Rita
Iscrizione a ruolo dei tributi non versati a nome della società estinta – Il credito è azionabile nei confronti dei soci in qualità di coobbligati solidali e di successori “ex lege” della società – È ammessa la notifica presso l’ultima sede della società ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.
Le tasse non pagate dalla Snc
diventano debiti anche per i soci
Valida la notifica della cartella di pagamento presso l’ultima sede dell’impresa effettuata entro un anno dalla sua cancellazione
