Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

In tema di gerarchia delle leggi,
lo Statuto perde sulle ordinarie

Una previsione normativa che si pone in contrasto con la legge n. 212/2000 non è suscettibile di disapplicazione

gerarchia delle leggi

SINTESI: In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all’art. 3 della L. n. 212 del 2000, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 disp. gen., ha statuito che deve escludersi la applicazione retroattiva delle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000) costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non ad opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere di per sé oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (Cass. n. 4815/2014).
 
Ordinanza n. 16273 del 18 giugno 2019 (udienza 9 aprile 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Crucitti Roberta - Est. Condello Pasqualina A.P.
Art. 3 della L. n. 212 del 2000 – Principio generale di irretroattività delle leggi in materia fiscale salvo diverse espresse previsioni – Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente costituiscono meri criteri guida per risolvere dubbi ermeneutici – Non hanno rango superiore alla legge ordinaria

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/tema-gerarchia-delle-leggi-statuto-perde-sulle-ordinarie