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Avviso ai litiganti

Il termine di tempo della verifica
è ordinatorio e non perentorio

La sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale, a fronte del disagio recato al contribuente, secondo la Corte di cassazione, è sproporzionata

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SINTESI: La Corte richiama il consolidato principio (Cassazione n. 17002 del 2012; id. n. 14020 del 27/06/2011), secondo cui in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione.
 
Sentenza n. 26732 del 29 novembre 2013 (udienza 26 settembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Crucitti Roberta
Verifiche fiscali – Permanenza funzionari presso sede del contribuente – Termine ordinatorio
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