Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Test di operatività non superato,
solo prove valide cambiano l’esito

Occorre una giustificazione che dimostri l'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente

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SINTESI: In forza dell’articolo 30, comma 1, della Legge n. 724 del 1994, una società si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato, attraverso il c.d. test di operatività, applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società. Tale presunzione può essere vinta mediante la dimostrazione, il cui onere grava sul contribuente, di situazioni oggettive, ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinato secondo i predetti parametri.
 
Ordinanza n. 24667 del 14 settembre 2021 (udienza del 22 giugno 2021)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Condello Pasqualina A.P.
Articolo 30, comma 1, della Legge n. 724 del 1994 – Una società si considera non operativa se la somma di ricavi imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto – Il ricavo è calcolato, attraverso il c.d. test di operatività, applicando determinati coefficienti percentuali – Tale presunzione può essere vinta dal contribuente mediante la dimostrazione di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il raggiungimento del volume minimo di ricavi determinati secondo i predetti parametri

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