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Avviso ai litiganti

Trasmissione dati e notizie penali. Il via libera non tutela l’indagato

Valido l’accertamento anche in caso di mancata produzione o riproduzione testuale dell’autorizzazione del giudice, di cui siano indicati gli estremi

SINTESI: Questa Corte (Cass. n. 7279/2009) ha ritenuto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dal DPR n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, di cui siano indicati gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell’accertamento e ciò neppure nel caso in cui l’attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti diversi dal contribuente, anche considerato che la L. n. 413 del 1991, art. 18, comma 1, eliminando dal suddetto art. 33, comma 3, le parole “nei confronti dell’imputato”, ha reso irrilevante la circostanza che l’indagine penale si sia svolta nei confronti del contribuente o di altro soggetto.

Sentenza n. 9149 del 16 aprile 2010 (udienza del 10 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Di Domenico
Imposte sui redditi – Accertamento – Ampie verifiche- Dati penali – Autorità giudiziaria – Trasmissioni dati – Non determinazione – Nullità
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