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Avviso ai litiganti

Tutti i “toccati” dal giudizio
pagano l’imposta di registro

Le parti conservano comunque il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che è civilmente tenuto a versare il tributo

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SINTESI: In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’art. 57, comma 1, del DPR n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.

Ordinanza n. 31252 del 3 novembre 2021 (udienza 13 maggio 2021)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Mocci Mauro – Est. La Torre Maria Enza
Imposta di registro su atti giudiziari – Art. 57, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 – Tutti coloro che hanno preso parte al giudizio e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva sono tenuti al pagamento dell’imposta – È fatto salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento

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