Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
Avviso ai litiganti
Un’interpretazione indiscutibile
mette il timbro sulla sanzione
Non spetta al professionista o al contribuente, ma al giudice valutare se rimangono realmente “oscuri” gli ambiti di applicazione e la portata di un obbligo fiscale
SINTESI: In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito (Cass. n. 24670 del 2007, n. 13457 del 2012).
Sentenza n. 2339 del 31 gennaio 2013 (udienza 19 aprile 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Greco Antonio
Violazioni tributarie – Condizioni di obiettiva incertezza – Plusvalenze immobiliari – Tassazione separata – Omesso esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria – Sanzioni tributarie applicabili
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