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Avviso ai litiganti

Un’operazione realmente conclusa
non cancella l’intento elusivo

L’utilizzo improprio di strumenti negoziali giuridici è trattato dalle norme fiscali dell’accertamento alla stregua di altri comportamenti fraudolenti

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SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal Dpr n. 600, del 1973, articolo 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (Cass. n. 12788 del 2011).
 
Sentenza n. 449 del 10 gennaio 2013 (udienza 29 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Valitutti Antonio - Pm. Zeno Immacolata
Accertamento – Operazioni con finalità elusive – Utilizzo improprio degli strumenti negoziali – Simulazione c.d. relativa
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