Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Gli utili della Sp vanno imputati
anche se non realmente percepiti

Irrilevante la norma secondo cui, in caso di interposizione fittizia, gli interposti, se provano di aver pagato imposte per redditi poi imputati ad altro soggetto, possono chiederne il rimborso

immagine generica per interposizione fittizia

SINTESI: In tema d’imposte sui redditi delle società di persone, l’imputazione proporzionale dei redditi della società ai singoli soci, prevista dall’art. 5 del DPR n. 917 del 1986, è indipendente dall’effettiva percezione degli utili e dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale ed opera anche nel caso in cui le quote di partecipazione siano solo formalmente intestate ai soci; né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di cui all’articolo 37, commi 3 e 4, del DPR n. 600 del 1973 che, in ipotesi di interposizione fittizia, prevede solo che le persone interposte, ove dimostrino di aver pagato imposte per redditi successivamente imputati ad altro contribuente, possano chiederne ed ottenerne il rimborso, a cui l’Amministrazione procede, nei limiti dell’imposta effettivamente percepita, dopo che l’accertamento sia diventato definitivo nei confronti dell’interponente.
 
Ordinanza n. 9136 del 2 aprile 2019 (udienza 30 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Greco Antonio - Est. Gori Pierpaolo
Imposte sui redditi delle società di persone – Articolo 5 del Dpr n. 917 del 1986 – L’imputazione proporzionale dei redditi della società ai singoli soci è indipendente dall’effettiva percezione degli utili

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