SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti; con l’ulteriore specificazione che siffatta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (cfr., ex multis, Cass. n. 16913 del 2020).
Sentenza n. 29503 del 24 dicembre 2020 (udienza 1 ottobre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Rossi Raffaele
Accertamento delle imposte sui redditi - Società di capitali a ristretta base azionaria – Nel caso in cui siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi – È onere del contribuente fornire la prova contraria