Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Valido anche per l'Irpef
l'accertamento del Registro

Quanto determinato in via definitiva per un’imposta può essere utilizzato una seconda volta per un altro tributo: al contribuente smentire il Fisco

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SINTESI: In tema di plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda, la dichiarazione del contribuente, ai fini Irpef, di un valore inferiore a quello già accertato in via definitiva per il medesimo bene in sede di imposta di registro legittima l’amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento della plusvalenza, integrando o correggendo la relativa imposizione con possibilità di utilizzare una seconda volta, ricorrendo anche a presunzioni, gli stessi elementi probatori già posti a fondamento del precedente accertamento, mentre spetta al contribuente, che deduca l’inesattezza della correzione o dell’integrazione, superare la presunzione dimostrando di aver venduto al minor prezzo indicato in bilancio (Cassazione n. 23115/2013).

Ordinanza n. 20204 dell’ 8 ottobre 2015 (udienza 23 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Iacobellis Marcello
Accertamento ai fini IRPEF della plusvalenza a seguito di cessione d’azienda - Utilizzabilità del valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro
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