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Avviso ai litiganti

Valido l’appello sottoscritto
dal funzionario competente

Il preposto al reparto s’intende delegato in via generale e può rappresentare nel processo l’ufficio locale dell’Agenzia nei cui confronti è proposto il ricorso

firme

SINTESI: Gli artt. 10 e 11, comma 2, del DLgs n. 546 del 1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salva che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza.
 
Ordinanza n. 8148 del 22 marzo 2019 (udienza 27 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina – Est. Ranaldi Alessandro
Artt. 10 e 11, comma 2, del DLgs n. 546 del 1992 – Qualità di parte processuale e capacità di stare in giudizio all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate – La sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio da parte del preposto al reparto competente è validamente apposta – Non occorre esibire in giudizio una specifica delega

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