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Avviso ai litiganti

Per le vecchie "cartelle mute" una nuova conferma di validità

Ribadita la legittimità della norma che commina la sanzione della nullità ai soli atti "frutto" di ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008

SINTESI: Con sentenza n. 58 del 2009, la Corte costituzionale ha negato che l'art. 36, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, contenga una "norma retroattiva" o una "sanatoria di atti già emanati", e ha affermato, invece, che essa "dispone per il futuro", comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore. Nel riprendere le conclusioni cui era giunta con la richiamata sentenza n. 58 del 2009, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al predetto art. 36, comma 4-ter, del DL n. 248 del 2007.

Ordinanza n. 221 del 17 luglio 2009 (udienza dell'8 luglio 2009)
Corte costituzionale - Pres. Amirante, Red. Cassese.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorsi avverso cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
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