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Avviso ai litiganti

Verba volant, scripta manent:
la prova deve essere documentale

Nell’accertamento sintetico, anche le liberalità, che hanno consentito l’incremento patrimoniale, devono essere giustificate da idoneo carteggio

SINTESI: La Corte di cassazione ribadisce i principi espressi in materia di accertamento sintetico e prova da parte del contribuente della disponibilità di ulteriori redditi. In particolare, a norma del Dpr n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.
Nella specifica ipotesi di liberalità, poi, la Corte ha ribadito che nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono e al relativo contenuto (cfr Cassazione n. 24597/2010; Cassazione 6397/2014).
 
Ordinanza n. 916 del 20 gennaio 2016 (udienza 25 novembre 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Crucitti Roberta
Accertamento sintetico – Prova contraria su entità dei redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte) e durata della disponibilità dei redditi stessi – Liberalità – Prova documentale
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