Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La verifica al socio è corretta:
il condono non è “contagioso”

Inutile la presentazione di una domanda integrativa di sanatoria da parte della compagine, si è in presenza, infatti, di titolari di posizioni fiscali distinte

SINTESI: Con riguardo alle società a ristretta base sociale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione - fondata sul disposto dell’articolo 39, comma 1, lettera d) Dpr n. 600/1973 - induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cfr. ex multis Cass. 386/2016; 19068/2015; 15642/2013, 18032/2013; 1086/2013).
 
Ordinanza n. 9117 del 5 maggio 2016 (udienza 17 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iofrida Giulia
Accertamento delle imposte sui redditi – Società di capitali a ristretta base sociale – La presunzione di attribuzione pro quota ai soci comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente – La presunzione non viene meno nel caso di domanda integrativa di condono da parte della società
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