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Avviso ai litiganti

Una verifica che prende tempo
non rende nullo il suo esito

Né l’istanza di adesione e il periodo necessario alla definizione della procedura impattano sull’efficacia dell’avviso di accertamento e sui termini di impugnazione

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SINTESI: I) in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso.
II) In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia (v. pure Cass. n. 3368/2002 e n. 28051/2009).
 
Ordinanza n. 17010 del 9 luglio 2013 (udienza 27 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione VI - 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Bognanni Salvatore
Accertamento con adesione – Sospensione dei termini per l’impugnazione – Presentazione tardiva del ricorso
Imposte sui redditi – Impresa familiare – Condizioni – Sussistenza prima dell’accertamento
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