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Avviso ai litiganti

La verifica spetta all’ufficio
dove si trova il nuovo domicilio

Il contribuente che ha cambiato indirizzo, anche in dichiarazione, non può eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’accertamento

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” deve essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato.
 
Ordinanza n. 8747 del 10 aprile 2018 (udienza 7 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Luciotti Lucio
Determinazione competenza territoriale dell’ufficio ai fini dell’accertamento – Articolo 31, Dpr 600/1973 – La competenza è determinata con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente – Variazione del domicilio comunicata nella dichiarazione dei redditi – La competenza dell’ufficio è determinata con riferimento al nuovo domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi
 
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