La verifica spetta all’ufficio
dove si trova il nuovo domicilio
Il contribuente che ha cambiato indirizzo, anche in dichiarazione, non può eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’accertamento
Ordinanza n. 8747 del 10 aprile 2018 (udienza 7 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Luciotti Lucio
Determinazione competenza territoriale dell’ufficio ai fini dell’accertamento – Articolo 31, Dpr 600/1973 – La competenza è determinata con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente – Variazione del domicilio comunicata nella dichiarazione dei redditi – La competenza dell’ufficio è determinata con riferimento al nuovo domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi