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Avviso ai litiganti

Verifiche di conti correnti bancari: inversione dell’onere della prova

Tocca al contribuente dimostrare che i movimenti non sono riferibili ad operazioni imponibili o hanno già scontato l’imposta

SINTESI: Il DPR n. 600 del 1973, art. 38, non impedisce, pure in presenza di dichiarazione formalmente regolare, l’accertamento in rettifica in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come nella specie. Infatti nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, ovvero che abbiano già scontato l’imposta, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. anche Cass. n. 4589 del 26/02/2009, n. 1739 del 2007).

Sentenza n. 9535 del 29 aprile 2011 (udienza del 10 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Bognanni
Accertamento induttivo – Conti correnti bancari – Titoli finanziari – Prova che si tratta di redditi già soggetti a ritenuta alla fonte – Onere a carico del contribuente
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