Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Via un’agevolazione eccone un’altra
No, non c’è posto per la riserva

La decadenza del regime di favore concesso per la registrazione preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto

SINTESI: La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento (nella specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.
 
Sentenza n. 2941 del 7 febbraio 2018 (udienza 11 gennaio 2018)
Cassazione civile, sezione V
Imposta di registro – L’agevolazione richiesta o accettata dal contribuente, in caso di decadenza dal beneficio, comporta l’impossibilità di invocare altra agevolazione
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