Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Villa con i benefici "prima casa":
il recupero è in capo all’acquirente

L’errata applicazione dell’aliquota agevolata al 4%, anziché di quella ordinaria, non è addebitabile al venditore, ma a chi compra rendendo dichiarazione mendace

immagine di una villa
SINTESI: In tema di Iva, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della parte seconda della tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell’articolo 1 della nota II-bis della tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21) - un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria - cfr Cassazione n. 26259/2010; Cassazione n. 10807/2012 -.
 
Ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015 (udienza 16 settembre 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Recupero maggiore Iva – Decadenza dalle agevolazioni “prima casa”
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/villa-benefici-prima-casa-recupero-e-capo-allacquirente