Villa con i benefici "prima casa":
il recupero è in capo all’acquirente
L’errata applicazione dell’aliquota agevolata al 4%, anziché di quella ordinaria, non è addebitabile al venditore, ma a chi compra rendendo dichiarazione mendace
Ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015 (udienza 16 settembre 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Recupero maggiore Iva – Decadenza dalle agevolazioni “prima casa”