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Avviso ai litiganti

I vizi non sono contagiosi,
e la cartella ha soltanto i suoi

La sua impugnazione non può essere motivata con la decadenza del termine previsto per il l’avviso di accertamento

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SINTESI: In sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600 del 1973, trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri.

Ordinanza n. 29683 del 28 dicembre 2020 (udienza 10 giugno 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. La Torre Maria Enza
Impugnazione della cartella esattoriale – Non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza dell’avviso di accertamento presupposto di cui all’art. 43 del DPR n. 600 del 1973 – Questo vizio può essere fatto valere solo mediante tempestivo ricorso avverso l’avviso di accertamento

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