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Immobili

La domanda giudiziale:
considerazioni in merito

Si tratta dell’atto, di norma una citazione, con il quale una parte chiede al giudice il riconoscimento di un determinato diritto in base al quale è sorta una controversia

dea della giustizia

La domanda giudiziale è l’atto, di norma una citazione, con il quale una parte, l’attore, chiede al giudice il riconoscimento di un determinato diritto, in base al quale è sorta una controversia con un’altra parte, il convenuto, che, a sua volta, ritiene violato il medesimo diritto che l’attore reputa sia detenuto ingiustamente.
 
Come nasce
Gli articoli 2690 e 2691 del codice civile elencano le domande giudiziali riguardanti i beni mobili registrati che possono essere oggetto di trascrizione nei pubblici registri, mentre gli articoli 2652 e 2653 stabiliscono un elenco sostanzialmente uguale per i beni immobili.
In questo articolo ci occuperemo della domanda giudiziale riguardante i beni immobili.
Il codice civile stabilisce, innanzitutto, che le domande giudiziali che devono essere trascritte nei pubblici registri sono quelle riguardanti i diritti stabiliti dall’articolo 2684 cc, cioè il diritto di proprietà o il diritto di usufrutto o uso.
Va evidenziato che la trascrizione della domanda giudiziale non modifica la situazione giuridica preesistente del bene ma ha l’effetto di “prenotare” il diritto in favore dell’attore.
Infatti, se il giudice accoglie la domanda giudiziale e riconosce tramite la sentenza che esiste il diritto rivendicato in favore dell’attore, questo diritto prevarrà sulle trascrizioni e sulle iscrizioni effettuate dopo l’annotazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che gli effetti della trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale trascritta retroagiscono a partire dalla data di trascrizione della domanda giudiziale. Dalla data di trascrizione della domanda la trascrizione di eventuali atti successivi non pregiudica i diritti spettanti in base alla sentenza che accoglie la domanda trascritta.
 
La cancellazione
È l’articolo 2668 cc che prevede la possibilità di cancellare la domanda giudiziale trascritta in base a un atto di consenso delle parti o a una sentenza passata in giudicato.
Costituisce, quindi, titolo per procedere alla cancellazione:

  • un atto di consenso delle parti reso nelle forme previste dall’articolo 2657 cc, cioè tramite  atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e deve essere sottoscritto dalla parte che ha promosso l’azione giudiziaria
  • una sentenza passata in giudicato in cui il giudice ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione quando viene rigettata la domanda dell’attore o quando il processo si sia estinto per rinunzia o inattività delle parti. 

Può accadere che il giudice ometta di ordinare la cancellazione e che il proprietario dell’immobile si accorga accidentalmente che grava ancora la trascrizione della domanda giudiziale, anche molto datata nel tempo, riguardante un processo ormai chiuso per rigetto della domanda dell’attore o per rinunzia o inattività delle parti. In questo caso si può presentare un ricorso per ottenere la correzione dell’errore contenuto nella sentenza nella parte in cui non è stata ordinata la cancellazione oppure ottenere che l’attore si presenti davanti a un notaio per firmare il consenso alla cancellazione.
 
Scadenza ventennale
L’articolo 62 della legge n. 69/2009 ha introdotto l’articolo 2668-bis nel codice civile in cui si stabilisce che gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale terminano dopo venti anni, fatta salva la possibilità di rinnovare la trascrizione prima della sua scadenza.
La trascrizione della domanda giudiziale ormai scaduta per il decorso del termine ventennale, anche se inefficace nei confronti dei terzi non si cancella automaticamente una volta scaduto il termine ma presuppone l’esecuzione di una formalità di cancellazione con le modalità previste dall’articolo 2668 cc.
 
Documenti da presentare
Titolo per la trascrizione è l’atto di citazione presentato in copia conforme all’originale in cui sono riportati gli estremi di deposito in cancelleria e la relata di notifica alla controparte.
La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall’articolo 18 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Titolo per la cancellazione è l’atto di consenso sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, atto pubblico notarile o sentenza passata in giudicato in copia conforme all’originale. Anche in questo caso la copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall’articolo 18 del Tu sulle spese di giustizia.

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