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Dal mondo

Accordo di sede: una convenzione
dal profilo diplomatico e fiscale

L’intesa bilaterale internazionale disciplina le relazioni tra due protagonisti, uno Stato ospitante e una organizzazione

accordo di sede
L’ accordo di sede disciplina, sul piano giuridico, i rapporti tra uno Stato (ospitante) e una Organizzazione la cui sede è ubicata (ospitata) nel territorio del primo. Questa particolare convenzione bilaterale (per la cooperazione e il raggiungimento di scopi comuni), generalmente, riprende il contenuto proprio delle missioni diplomatiche e si propone di garantire non tanto il luogo fisico-sede in sé quanto, piuttosto, l’attività dell’Organizzazione attribuendo a essa e ai suoi componenti immunità e privilegi tipici, riservati al personale delle ambasciate.
 
Limitazione sovranità, obblighi di fare e non fare
Con questo accordo lo Stato ospitante, nel rispetto delle norme di diritto interno e internazionale, nella sostanza, limita la propria sovranità e si pone degli obblighi negativi di “non fare” (come ad esempio non violare la sede dell’Organizzazione) e degli obblighi positivi di “fare” (come ad esempio garantire taluni privilegi, come quelli della libera circolazione dei funzionari, la custodia dei documenti, la protezione dei beni e via dicendo).
 
Il caso dell’Onu
Nel corso degli anni, l’Italia ha contratto (e ratificato) diversi accordi di sede con riferimento a organismi internazionali che si trovano nel territorio dello Stato della Repubblica. Normalmente, il patto viene redatto sulla base di un format omogeneo anche se vi sono accordi che si differenziano a seconda delle caratteristiche e delle finalità che  l’Organismo intende perseguire.
In via esemplificativa, la Carta delle Nazioni Unite (ratificata dall’Italia - membro delle N.U. dal 1955 - con legge n. 848 del 17 agosto 1957) contiene una disposizione esplicita agli accordi di sede disponendo, all’articolo 105 che:
  • “l’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini;
  • i rappresentanti dei membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti di privilegi e immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione;
  • l’Assemblea generale può fare raccomandazioni per determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo o proporre ai membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal scopo”.
Altri esempi, sono l’accordo di sede con la Fao, con l’Istituto italo-latino americano, con il Bureau International des Expositions per l’ Expo 2015.
 
Il profilo tributario della convenzione
Ma è sul piano fiscale (per la parte che qui rileva) che si concentrano importanti privilegi. In particolare, infatti, lo Stato ospitante esenta l’Organizzazione ospitata dalla tassazione delle imposte dirette e indirette. La ratio di tale trattamento di favore va rinvenuta nell’ esigenza di impedire che il Paese ospitante “approfitti” della presenza sul suo territorio della sede dell’Organizzazione per recuperare, mediante l’imposizione fiscale, una quota del suo contributo alla predetta Organizzazione. Relativamente ai funzionari dell’Organizzazione laddove l’accordo di sede non dovesse indicare una specifica deroga si applicano le disposizioni generali del Tuir.
Solitamente, tuttavia, una clausola spesso utilizzata nei patti dispone che i funzionari godono della esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni erogati dall’Organizzazione o per conto di esso nonché sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica (italiana).
In ogni caso, al pari del personale dipendente presso le ambasciate, l’esenzione fiscale non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.
La base giuridica di queste disposizione può rinvenirsi nel dPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la “Disciplina delle agevolazioni tributarie” che all’articolo 41, rubricato “Accordi ed enti internazionali”, dispone che “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
 
 

 
 
Fonti:
  • Parere n. 12/2010 della Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro;
  • Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, Giuffrè editore, Ugo Draetta.
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