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Dal mondo

Agenti e stabile organizzazione nel mirino dell’India

La problematica del rapporto tra le due figure è stata oggetto di un recente intervento giurisprudenziale

Il caso fa riferimento a una società statunitense che erogava servizi finanziari connessi al trasferimento di denaro da un Paese all’altro spesso utilizzati da immigrati in America che volevano rimettere liquidità ai propri parenti rimasti in India. Un caso recente
La società Usa operava in India attraverso soggetti che anticipavano la somma ai parenti indiani, ricevendola poi dalla società americana. A fronte del servizio erogato era previsto il riconoscimento di una provvigione. I soggetti indiani operavano come agenti. Nel caso di specie, il ricavo ottenuto da questa attività era insignificante rispetto al ricavo complessivo, tuttavia la stessa non costituiva, ad avviso dell’Amministrazione, un ordinario svolgimento della propria attività. Sulla scorta di queste considerazioni l’Amministrazione finanziaria ha eccepito la sussistenza della stabile organizzazione. Il tribunale, tuttavia, non ha accolto le tesi dell’ufficio. Va però notato che il giudice ha risolto la questione affermando che, a ben vedere, l’attività contestata rientrava in senso lato nell’attività tipica svolta dai soggetti indiani. Indirettamente, quindi, sembra confermato che lo svolgimento di un’ attività diversa da quella tipica, ancorché in via marginale, può determinare la sussistenza della stabile organizzazione. Il giudice è intervenuto, inoltre, anche sul concetto di attività svolta esclusivamente o quasi per un unico soggetto (wholly o almost wholly).

La posizione del Tribunale
Secondo il Tribunale il fatto che l’attività di trasferimento di fondi non fosse svolta per alcun altro soggetto rispetto alla società americana, non può portare a concludere che l’agente operasse prevalentemente per un unico soggetto. Sotto questo profilo, pertanto, il rapporto non deve essere valutato limitatamente a un singolo affare bensì in modo complessivo per tutti i rapporti.

Il concetto di wholly o almost wholly

Va osservato, al riguardo, come il Modello Onu e Ocse non contengano una definizione puntuale del concetto. Può essere al riguardo opportuno esaminare la risposta data dall’Amministrazione in occasione di un precedente interpello. Secondo il Fisco indiano i termini "interamente" o "quasi interamente" non hanno una valenza tecnica e, quindi, dovrebbero assumere il significato che ordinariamente viene loro attribuito nel contesto della lingua inglese. Letteralmente, il termine "wholly" può essere tradotto con interamente, completamente, totalmente, pienamente, eccetera. Il precedente interpello riguardava una società che ricavava dal 75 per cento al 78 per cento del proprio fatturato da un'unica società estera. Una siffatta percentuale non è stata ritenuta sufficiente per ritenere che l’attività fosse interamente o quasi interamente dedicata a una unica società preponente straniera.

Gli agenti nel Modello Ocse
Sia il Modello di Convenzione Onu che Ocse stabiliscono come l’esercizio abituale del potere di stipulare contratti da parte di un soggetto ubicato in un altro Stato determina la sussistenza della stabile organizzazione. Per non ricadere in tale ipotesi è necessario operare attraverso un agente indipendente che opera nell’esercizio della sua ordinaria attività. Il Modello Onu, inoltre, per escludere la sussistenza della stabile organizzazione richiede anche che l’attività dell’agente non sia dedicata ad un unico soggetto estero. In sostanza l’agente monomandatario o quasi viene in ogni caso considerato una stabile organizzazione del soggetto estero preponente.

Il riferimento normativo
Nel modello Ocse del 15 luglio 2005, la fattispecie dell’agente viene menzionata nei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5. Il paragrafo 5, in particolare, stabilisce che "quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6, agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate a quelle citate al comma 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto comma". Il paragrafo 4 menziona alcune attività ausiliarie e accessorie che in generale non determinano la sussistenza della stabile. L’agente indipendente è disciplinato dal successivo paragrafo 6. In particolare è precisato che "non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività".
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