La normativa comunitaria di cui all’articolo 107
In estrema sintesi, secondo il criterio VIST, un contributo pubblico è considerato aiuto di Stato (vietato) quando, in modo alternativo, salvo deroghe previste dal Trattato, un’agevolazione:
- costituisca un vantaggio per l’impresa che lo riceve;
- incida sul commercio infra-comunitario;
- sia selettivo, vale a dire non sia rivolto alla totalità delle imprese, ma vi sia un elemento discriminante che, a sua volta, può essere di tipo settoriale oppure zonale;
- costituisca un trasferimento pubblico, in termini di esborso o di minore entrata.
Peraltro, sono compatibili di diritto con il mercato interno a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione (paragrafo 2).
La compatibilità con il mercato interno
Infine la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione (paragrafo 3).
Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato
Le agevolazioni fiscali interne concesse alle imprese invece sono, per lo più, giustificate in ragione dell’articolo 41, comma 3 della Costituzione secondo cui “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Secondo quest’ottica il legislatore per raggiungere tali obiettivi (solidaristici, tipici della Carta costituzionale italiana) può concedere (alle imprese) finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali.
Le agevolazioni-aiuto
Sul punto occorre rilevare che, mentre non tutte le agevolazioni fiscali sono considerate aiuti fiscali di Stato, è vero il contrario. In altro dire, mentre alcune agevolazioni possono essere accordate in deroga al divieto degli aiuti di Stato (perché compatibili con le norme comunitarie, oppure perché concesse nel rispetto della regola de minimis, oppure ancora perché rientranti nel regolamento di esenzione), tutti gli aiuti di Stato (in quanto aiuti) sono, di per se, “fenomeni” agevolativi.