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Dal mondo

Le agevolazioni fiscali tra diritto
comunitario e norme interne (2)

Una questione e una materia sospesa tra l’attuazione dei principi costituzionali e il divieto Ue di aiuti di Stato

aiuti di stato
Se è vero che alcuni “bonus fiscali” interni sono contestualmente aiuti fiscali di Stato (potenzialmente lesivi dei principi comunitari) affinché i primi possano operare nell’ordinamento interno occorre il necessario via libera europeo che ne giustifichi l’adozione. Sul punto, il paragrafo 3, dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea dispone che “Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”).

Quali sono le agevolazioni-aiuto?
Al momento tra le agevolazioni interne che rientrano nella categoria degli aiuti comunitari possiamo segnalare i seguenti incentivi: l’aiuto agli investimenti nel Sud N 39/2007; l’aiuto nel settore cinematografico SA.32926 (2011/N) e SA.32927 (2011/N) (ex N595/2008 ed ex-C 25/2009-N673/2008); l’aiuto per la tonnnage tax N 114/2004; l’aiuto per le ZFU (zone franche urbane) N 346/2009; l’aiuto per i prodotti petroliferi N 533/2007; l’aiuto per gli investimenti in Sicilia N 675/2008.

Il credito d’imposta per gli investimenti nel centro-sud (aiuto di Stato N. 39/2007)
L’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è condizionata alla Stand still di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 279).
Sul punto, il 25 gennaio 2008, la Commissione europea, con la decisione C(2008)380, ha ritenuto che il regime di aiuti notificato è compatibile con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Per completezza occorre segnalare che l’articolo 2-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dispone il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Al riguardo, si osserva che la norma in questione prevede il consenso, da parte dell’Unione europea, all’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale con le quali erogare il credito d’imposta. Conseguentemente, la fruizione della misura è subordinata al predetto assenso da parte dell’Esecutivo comunitario.

I bonus in favore del settore cinema e dell’audiovisivo (aiuto di Stato SA.32926 (2011/N) e SA.32927 (2011/N))
L’articolo 1, commi da 325 a 343 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto un pacchetto di misure incentivanti in favore del settore cinematografico (interno ed esterno alla filiera) sotto forma di credito d'imposta ("tax credit") e scudo fiscale ("tax shelter").
L’efficacia delle agevolazioni fiscali sono subordinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea (cd. deroga culturale).
Al riguardo, con la decisione C(2008) 8819 del 18 dicembre 2008, relativa all’Aiuto di Stato N595/2008, l’esecutivo comunitario ha considerato compatibili gli incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica autorizzando l'aiuto in quanto soddisfano le condizioni stabilite dalla comunicazione sul cinema.
Con la decisione C(2009) 5512 del 22 luglio 2009 relativo all’Aiuto di Stato C 25/2009 (ex N 673/2008) il governo comunitario ha autorizzato il pacchetto di incentivi fiscali per gli investimenti e la distribuzione nel settore cinematografico.
Con decisioni C(2011) 4984 del 6 luglio 2011, infine, la Commissione europea ha approvato la proroga dei regimi di incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (SA.32926), nonché per gli investimenti e la distribuzione nel settore cinematografico (SA.32927) fino al 31 dicembre 2013,

La tonnage tax  (aiuto di Stato N 114/2004)
Anche il regime d’imposizione forfetaria sulla base del tonnellaggio per il trasporto marittimo (tonnage tax) rientra tra gli aiuti di Stato. Questa agevolazione è stata introdotta dagli articoli da 155 a 161 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (ora articoli 155-161 del Tuir). Il regime fiscale in questione valido per 10 anni (fino al 31 dicembre 2013) è stato autorizzato dalla Commissione europea il 20 ottobre 2004 con la decisione C(2004)3937fin.
L’Esecutivo europeo, infatti, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime d’imposizione forfetaria applicabile alle imprese marittime, considerandolo compatibile con il mercato comune, sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
In caso di prolungamento oltre i 10 anni, il regime sarà nuovamente notificato alla Commissione, secondo quanto contenuto nell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 
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