Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Le agevolazioni fiscali tra diritto
comunitario e norme interne (3)

Una questione e una materia sospesa tra l’attuazione dei principi costituzionali e il divieto Ue di aiuti di Stato

bandiere comunitarie
L’autorizzazione comunitaria, in alcuni casi,  è un requisito necessario anche se insufficiente per rendere operativo un incentivo interno. Ad attestarlo sono alcuni esempi di agevolazioni fiscali esplicitamente previste a favore di tutte quelle categorie di imprese che iniziano una nuova attività economica. Anche questi incentivi rientrano nella categoria degli aiuti comunitari.

La creazione delle zone franche urbane  (aiuto di Stato N 346/2009 )
In alcuni casi, l’autorizzazione comunitaria è un requisito necessario anche se insufficiente per rendere operativo un incentivo interno. Autorizzato ma non ancora operativo, ad esempio, è l’aiuto di Stato per le ZFU attesa la mancata emanazione del decreto domestico di attuazione. Questo incentivo prevede la creazione di 22 zone franche urbane che possono beneficiare di un regime di agevolazioni fiscali a favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica. La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 1 commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dall’articolo 2 commi 561, 562 e 563 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’ultimo periodo del comma 342, peraltro, dispone che l’efficacia delle predette disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
L’aiuto - che ha una durata di 5 anni in quanto possono beneficiare del regime di esenzione le imprese che creano una nuova attività nella ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 - è stato considerato dalla Commissione compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Riduzione della tassazione per alcuni prodotti petroliferi (aiuto di Stato N 533/2007)
Agevolazione–aiuto è anche la riduzione del livello di tassazione per i prodotti petroliferi in emulsione con acqua (modifica dell’aiuto di Stato C 22/2006, modificato dall’aiuto di Stato N 885/2006). La base normativa dell’incentivo è l’articolo 1 comma 14, lettera e) del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, dispone una accisa ridotta applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno.
Il secondo comma, difatti, dispone la causa sospensiva secondo cui l’efficacia dell’incentivo in esame è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea all’autorizzazione dell’Esecutivo europeo. Al riguardo l’aiuto di Stato è stato autorizzato con decisione C(2007) 5189 del 18 ottobre 2007 in quanto lo stesso, ad avviso della Commissione, risulta compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Credito d'imposta per investimenti in Sicilia (aiuto di Stato N 675/2008)
Gli aiuti di Stato, dispongono un impiego di fondi pubblici. Per tali ragioni sono considerati aiuto i trasferimenti di risorse che provengono da un organo dello Stato ovvero da un ente intermedio. Per tali ragioni gli aiuti pubblici possono avere anche una origine regionale. È il caso dell’aiuto di Stato relativo al credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati in Sicilia previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11. Il regime in discorso, infatti, si applica all’intero territorio dell’isola, ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, relativamente ai costi ammissibili di progetti di investimento iniziale sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore della base giuridica del regime stesso e fino al 31 dicembre 2013.
In ossequio alla procedura comunitaria, il disegno di legge regionale 17 ottobre 2008, n. 239 è stato adottato e convertito in legge previa autorizzazione della Commissione europea, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Sul punto, l’Esecutivo con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 ha ritenuto che il regime di aiuti notificato è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/agevolazioni-fiscali-diritto-comunitario-e-norme-interne-3