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Aiuti di Stato: dalla Commissionebarra a dritta sui controlli

Ribadito dall'esecutivo Ue il contenuto dell'azione di verifica a tutela della concorrenza e degli scambi

parti di una nave

La crescita considerevole del contenzioso in materia di aiuti di Stato davanti alle corti nazionali dell'Unione europea pone ai giudici nazionali numerosi problemi applicativi della normativa in accordo con le definizioni del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, con i principi di cooperazione più volte richiamati dalla Commissione in materia di aiuti di Stato e con i recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali. Il ruolo svolto dai tribunali nazionali è notevole in quanto deputati istituzionali nell'applicazione delle decisioni di recupero degli aiuti adottate dalla Commissione secondo l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

Il contenuto della Comunicazione
La comunicazione della Commissione, accedendo alla giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea "Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili" ha evidenziato i criteri sui quali deve fondarsi il recupero degli aiuti di Stato perimetrando il ruolo effettivo da assolvere interagendo nel processo con gli Stati membri ribadendo il reale contenuto dell'azione di controllo previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) preordinata a garantire che gli interventi pubblici non falsino la concorrenza e gli scambi intracomunitari.

La normativa comunitaria
L'articolo 107 del TFUE impone, infatti,  un divieto generale di tutte le misure di aiuto di Stato con l'unica riserva rappresentata da quelli autorizzati dalla Commissione se in linea con precisi obiettivi definiti e, comunque, tenendo presente che, secondo l'articolo 108, paragrafo 3, del Tfue, è possibile dare esecuzione alle misure di aiuto soltanto una volta che sono state approvate dalla Commissione (clausola di sospensione).

Il regolamento di procedura
Tali criteri sono stati ben precisati già nel 1999, anno in cui venne pubblicato il regolamento di procedura n. 659/1999 nel quale il Consiglio del 22 marzo 1999 ha fornito un'interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'articolo 108 del TFUE evocando la  prassi della Commissione nelle questioni procedurali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il giudice nazionale chiamato ad applicare le norme in materia di aiuti di Stato è tenuto non soltanto al rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ma anche della giurisprudenza comunitaria avvalendosi anche del supporto offerto dalla Commissione che può rendere, in risposta alla sua specifica richiesta, tutte le informazioni pertinenti e un parere sull'applicazione delle norme

Il ruolo della Commissione
La Commissione costituisce un punto di riferimento che opera efficacemente non soltanto nell'azione di raccordo tra gli organi giudicanti dei vari Paesi ma anche e soprattutto nel contenimento degli aiuti. L'attività si concretizza nell'indurre gli Stati membri a evitare di farvi ricorso attraverso il riordinamento delle risorse a essi destinate verso obiettivi orizzontali di interesse comune. In questo contesto ha elaborato specifiche comunicazioni con cui, oltre a esporre ambito e portata delle disposizioni, venivano informati  i giudici nazionali e i terzi dei rimedi disponibili in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Come, quando e perchè la misura è aiuto di Stato
La prima questione che i giudici nazionali e i potenziali ricorrenti si trovano ad affrontare quando applicano gli articoli 87 e 88 del trattato CE consiste nello stabilire se la misura in questione effettivamente costituisca aiuto di Stato ai sensi del trattato. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE concerne "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

La Corte Ue e la nozione di aiuto di Stato
La Corte di giustizia ha esplicitamente affermato che, al pari della Commissione, i giudici nazionali possono interpretare la nozione di aiuto di Stato. La nozione di aiuto di Stato non si limita alle sovvenzioni ma comprende, tra l'altro, le concessioni fiscali e gli investimenti di fondi pubblici. È  irrilevante se l'aiuto sia stato concesso direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che lo Stato istituisca o designi per amministrare l'aiuto. Inoltre, affinché un sostegno pubblico sia classificato aiuto di Stato, è necessario che l'aiuto favorisca talune imprese oppure la produzione di determinati beni ("selettività") e non deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

Il ruolo dei giudici nazionali
Il ruolo del giudice nazionale dipende dalla misura di aiuto in questione e dal fatto che sia stata o meno debitamente notificata e approvata dalla Commissione. I giudici nazionali sono spesso chiamati a intervenire in casi in cui un'autorità nazionale ha concesso l'aiuto senza rispettare la clausola di sospensione (perché l'aiuto non era stato affatto notificato oppure perché l'autorità vi ha dato esecuzione prima dell'approvazione della misura da parte della Commissione).  Ma essi svolgono anche un ruolo importante nell'esecuzione delle decisioni di recupero (articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, sulle modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, il regolamento di procedura) qualora, al termine della sua valutazione, la Commissione concluda che l'aiuto concesso illegittimamente è incompatibile con il mercato comune e quindi ingiunga allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto incompatibile presso il beneficiario. L'intervento dei giudici nazionali in tali ipotesi di solito consegue ad azioni esperite dai beneficiari per ottenere il riesame della legittimità della richiesta di rimborso emanata dall'autorità nazionale.

Il risarcimento del danno per mancata esecuzione del recupero
I giudici nazionali possono essere chiamati, inoltre,  ad esaminare questioni inerenti gli aiuti di Stato anche in casi in cui la Commissione abbia già ordinato il recupero. Benché per la maggior parte dei casi si tratti di ricorsi per annullamento di un ordine nazionale di recupero, i terzi possono anche adire le giurisdizioni nazionali per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero della Commissione.

Gli aiuti sotto forma di esenzione da tasse e altri oneri finanziari
Analogamente alle violazioni della clausola di sospensione, la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di una decisione di recupero della Commissione (articolo 14 del regolamento di procedura) può far sorgere una richiesta di risarcimento danni. Secondo la Commissione, il trattamento riservato a siffatte richieste rispecchia i principi relativi alle violazioni della clausola di sospensione.
Il problema è particolarmente pertinente per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione da tasse e da altri oneri finanziari. In questi casi può accadere che chi non fruisce dell'esenzione contesti, in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'onere fiscale a cui sono soggetti.

La clausola di sospensione
Altri contribuenti interessati possono invocare la clausola di sospensione unicamente laddove il loro pagamento dell'imposta formi parte integrante della misura di aiuto di Stato illegale quando in base alle norme nazionali in materia, il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto di Stato illegale e influenza direttamente l'entità dell'aiuto di Stato accordato in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Nel caso di concessione di esenzioni da tasse generali, tali criteri di solito non sono soddisfatti. Un'impresa soggetta al pagamento di tasse in generale non può, infatti, sostenere che l'esenzione fiscale accordata ad altri è illegale secondo l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE .
Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, l'estensione di un'esenzione fiscale legale al ricorrente non è un rimedio appropriato in quanto non consentirebbe di eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto illegale, ma, al contrario, li aumenterebbe.
 

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