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Dal mondo

Aiuti di Stato e vantaggi fiscali nazionali:
stesse regole anche per le società extra-Ue

La proposta, avanzata dalla Commissione, interessa le acquisizioni, le fusioni e gli appalti

contributi

Rispondendo agli allarmi indirizzati a Bruxelles dai singoli Governi e dalle grandi associazioni industriali e imprenditoriali europee, il braccio esecutivo dell’Unione ha di recente ufficializzato la proposta di un nuovo regolamento per porre rimedio alle potenziali distorsioni causate dalle sovvenzioni estere al funzionamento del mercato unico europeo. Un processo che si è moltiplicato con l’incedere della pandemia, aprendo di fatto il mercato europeo a centinaia di acquisizioni di imprese made in Ue da parte di entità straniere. Le nuove norme consentirebbero all'Ue di bloccare le acquisizioni e le fusioni poste in essere da società straniere qualora risultasse provato che tali entità beneficiano di vantaggi fiscali selettivi, rientranti quindi nella categoria degli aiuti di Stato, concessi dai rispettivi Governi extra-Ue o da imprese pubbliche.

Obiettivo, il ripristino d’un mercato equo e competitivo tra le grandi aziende, europee e non
In sostanza, la Commissione europea ha elaborato e proposto un nuovo strumento di controllo che affronta direttamente la questione dei crescenti effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico. Obiettivo della nuova proposta è colmare il vuoto normativo nel mercato unico, in materia di sovvenzioni e aiuti fiscali concessi direttamente dai governi dei Paesi terzi. Questi sostegni provenienti dall’estero al momento non sono controllati né tanto meno vagliati in via precauzionale e preventiva, mentre le sovvenzioni e i vantaggi fiscali concessi dagli Stati membri alle singole aziende sono soggette a controlli puntuali e rigorosi. Il risultato è una distorsione del piano competitivo tra imprese, a danno delle società europee.
Per invertire la rotta, la Commissione monitorerà e controllerà agevolazioni fiscali, garanzie e prestiti a tasso zero, crediti d’imposta e/o debiti agevolati e sovvenzioni indirizzati da Stati esteri in via selettiva alle società che operano all’interno del mercato unico. Obiettivo, come detto, il ripristino di condizioni adeguate perché la Corporate Europe possa tornare a competere ad armi pari con le multinazionali statunitensi, cinesi e dei Paesi cosiddetti emergenti.

Centinaia di contratti a rischio controllo
Secondo quanto riportato nella relazione sulla valutazione d'impatto  del regolamento proposto, la nuova normativa potrebbe incidere su centinaia di nuovi contratti, per appalti o per acquisizioni e fusioni. Infatti, analizzando il dato storico del triennio passato, le concentrazioni e gli accordi con società estere come protagoniste risulterebbero migliaia. Soffermiamoci, per comodità, sul 2019. I casi da monitorare sono stimati in 567. Di questi, 65 hanno interessato volumi tra i 250 e i 500milioni di euro, mentre 11 hanno superato il miliardo. Delle multinazionali straniere non europee coinvolte, 22 sono statunitensi, 26 britanniche (ora che Londra è fuori dall’Ue), 8 cinesi, 3 giapponesi, 4 elvetiche e 1 russa. Ebbene, applicando la nuova normativa, su 567 accordi, 65 sarebbero stati oggetto del nuovo obbligo di notifica e i restanti sarebbero stati controllati in via automatica da parte della Commissione.

Controllo a tre vie a seconda delle soglie delle operazioni in atto
Ma come funzionerebbe il nuovo sistema di controllo e di monitoraggio? In sostanza, la Commissione avrà il potere di controllare contributi finanziari e vantaggi fiscali concessi dalle autorità pubbliche di un Paese terzo che vanno a vantaggio delle imprese che svolgono un'attività economica nell'Ue e, se del caso, intervenire, ad esempio bloccando l’acquisizione. In tale contesto, il regolamento propone l'introduzione di tre strumenti di verifica, di cui due basati sulla notifica e il terzo invece relativo al controllo generale del mercato. Più specificamente:

  • il primo è basato sulla notifica di concentrazioni e scatta quando il fatturato Ue della società da acquisire, o di almeno una delle parti partecipanti alla fusione, è pari o superiore a 500 milioni di €, mentre il contributo finanziario e/o vantaggio fiscale estero è di almeno 50 milioni di €;
  • il secondo invece utilizza sempre la procedura della notifica ma si attiva nei casi di offerte avanzate nel corso delle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici dal valore stimato pari o superiore a 250 milioni di euro;
  • in ultimo, la terza modalità riguarda il monitoraggio di tutte le altre situazioni di mercato, in particolare le concentrazioni minori o le procedure di appalto pubblico, anch’esse di modesta rilevanza finanziaria, rispetto alle quali la Commissione può agire di propria iniziativa (ex officio) o richiedere notifiche ad hoc.

Per quanto riguarda i due controlli per notifica, l'acquirente o l'offerente dovrà notificare ex ante qualsiasi contributo finanziario ricevuto da un governo non appartenente all’Ue in relazione a concentrazioni o appalti pubblici conformi alle soglie indicate.
Lo strumento generale di controllo del mercato, invece, consentirà alla Commissione di esaminare altre eventualità, come gli investimenti in nuovi settori o le concentrazioni e gli appalti al di sotto delle soglie indicate quando comunque risulta sospetta la presenza di una sovvenzione estera.
Se la Commissione dovesse accertare l'esistenza di una sovvenzione di fonte extra-Ue distorsiva, spetterà ad essa valutare, ove giustificato, i possibili effetti positivi della sovvenzione estera e l'equilibrio tra tali risultanze e quelle derivanti dalla distorsione. Qualora gli effetti negativi superassero quelli positivi, la Commissione avrà facoltà di imporre misure di riparazione o di accettare impegni che pongano rimedio alla distorsione da parte delle imprese interessate.

Il calendario della proposta
La palla passa adesso al Parlamento europeo e agli Stati membri che discuteranno la proposta della Commissione nel contesto della procedura legislativa ordinaria in vista dell'adozione di un testo definitivo del regolamento. Per otto settimane sarà possibile inviare osservazioni sulla proposta. Una volta adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'Unione.

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