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Dal mondo

Aiuti di Stato: Gb e Slovacchia
sotto la lente di Bruxelles

Il Regno Unito dovrà recuperare gli indebiti benefici fiscali concessi alle società multinazionali

aiuti di stato

La Commissione europea ha appena concluso due indagini in materia di aiuti di Stato: la verifica della legittimità del regime previsto nel Regno Unito per le Controlled Foreign Company (cd. Cfc rules) e l'indagine nei confronti della Slovacchia per presunte violazioni inerenti la cd. tassa sui supermercati e la distribuzione al dettaglio.
 
Il caso del Regno Unito
Le norme in materia di Cfc adottate dal Regno Unito hanno lo scopo antielusivo di impedire a società residenti di dirottare redditi tassabili in giurisdizioni a bassa fiscalità attraverso l’intervento di controllate e di sottrarre base imponibile al fisco di Sua maestà. In tal senso la disciplina consente alle autorità fiscali inglesi di riallocare - e tassare - in capo alla società madre localizzata nel Regno Unito tutti i profitti trasferiti artificiosamente in una filiale offshore.
Le Uk Cfc rules prevedono due test per determinare la misura in cui i redditi di capitale derivanti da prestiti concessi dalla controllata offshore devono essere ricondotti alla società madre inglese e tassati nel Regno Unito. I due test sono il“connected capital test”, che quantifica la misura in cui i fondi, che sono maggiormente rilevanti per la gestione del prestito e che generano i relativi proventi finanziari (interessi), sono legati al Regno Unito e l’ “activities test”, che misura quanto i proventi finanziari derivano da attività esercitate nel Regno Unito.
La Commissione, pur non contestando il diritto dello Stato di adottare misure in materia di Cfc, ha inteso esaminare se grazie al regime di esenzione in commento alcuni operatori economici operanti nel Regno Unito abbiano giovato di un vantaggio indebito rispetto agli altri concorrenti. Sulla scorta di tali considerazioni nell’ottobre del 2017 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita per verificare se la “group financing exemption” fosse conforme al diritto Ue in materia di aiuti di Stato, concludendo che l’esenzione in parola è solo parzialmente giustificata perché concede comunque un indebito vantaggio selettivo ad alcune società multinazionali.
In particolare, secondo l’analisi dell’organo esecutivo dell’Unione, quando un reddito da finanziamento proveniente da una società estera del gruppo, canalizzato attraverso una filiale offshore, è finanziato da fondi legati al Regno Unito e qui non sono state esercitate attività concorrenti alla creazione dei profitti finanziari, la “group financing exemption” è giustificata e non costituisce aiuto di Stato. Questo perché la deroga consente di garantire il corretto funzionamento e l’efficacia della disciplina Cfc evitando il sostenimento degli oneri per il complesso calcolo della percentuale dei profitti finanziati con le attività del Regno Unito.
Pertanto le multinazionali che hanno chiesto l’esenzione mentre soddisfano il connected capital test non hanno usufruito di alcun aiuto di Stato.
Diversamente, quando il reddito da finanziamento estero, canalizzato attraverso la controllata offshore, proviene da attività esercitate nel Regno Unito, l'esenzione sul finanziamento dei gruppi non è giustificata e costituisce aiuto di Stato ai sensi delle norme dell’UE. Questo perché il calcolo per determinare la misura in cui il reddito finanziario deriva dalle attività esercitate nel Regno Unito non è particolarmente complesso e oneroso e, come tale, non giustifica la deroga.
Di conseguenza, le multinazionali operanti sul suolo di Sua Maestà che hanno richiesto l’esenzione pur superando l’activities test hanno ricevuto un trattamento fiscale preferenziale ingiustificato che viola le norme Ue sugli aiuti di Stato.
Il Regno Unito dovrà ora recuperare gli indebiti benefici fiscali concessi alle società multinazionali che ne hanno tratto vantaggio perché, come ha dichiarato il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, è compito dei singoli Stati membri garantire l’uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo in modo che tutte paghino la loro giusta quota di imposte.  

Il caso slovacco
Negli stessi giorni in cui decideva sul Regno Unito, la Commissione europea ha avviato un’indagine sull’imposta istituita dalla Slovacchia sul settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari perché potenzialmente lesiva delle norme Ue.
Si tratta di un’imposta trimestrale del 2,5% istituita dal 2019 che va ad incidere sui dettaglianti di generi alimentari, quando il fatturato legato alla vendita di alimenti è superiore al 10% del volume di affari complessivo e il rivenditore ha più punti vendita in almeno due distretti. È tuttavia prevista un’esenzione, totale o parziale, a favore dei dettaglianti che hanno la loro attività e la loro struttura organizzativa all’interno dello Stato.
Secondo una prima analisi l’applicazione dell’esenzione comporterebbe che l’imposta rimarrebbe effettivamente a carico di soli sette dettaglianti di generi alimentari, sei dei quali con proprietà al di fuori dei confini nazionale, mentre l’unico di proprietà slovacca avrebbe una parte significativa del proprio fatturato esente da imposta.
In questa fase preliminare la Commissione sta valutando l’ipotesi che l’applicazione dell’imposta al dettaglio slovacca, con il suo sistema di esenzione, comporti un vantaggio selettivo a favore delle società che fruiscono del regime di favore e che la misura possa incidere negativamente sui consumatori a causa dell’

 

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