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Dal mondo

Aiuti di Stato: sulla casistica
le ipotesi che fanno la differenza

Un sostantivo che individua quando la concessione di una agevolazione può pregiudicare la disciplina comunitaria

La casistica relativa agli aiuti di Stato individua le ipotesi in cui la concessione di una agevolazione pubblica alle imprese può compromettere la disciplina comunitaria della concorrenza e le fattispecie che, invece, escludono tale rischio. In verità, l’aiuto di Stato rileva sotto il profilo della “legittimità” (col Trattato) più che per il “merito” (bontà o meno) dello stesso. In altro dire, rileva per l’impatto che provoca sul sistema economico comunitario e non tanto per la sua efficienza efficacia ed economicità.
 
La tutela della concorrenza
In linea generale, l’aiuto è assolutamente incompatibile (vietato) quando l’erogazione di risorse statali favoriscono alcune imprese o talune attività produttive, alterando o rischiando di alterare il principio della libera concorrenza nel mercato interno [(cd. finalità negativa) art. 107, paragrafo 1, del TFUE].
Il divieto assoluto, tuttavia, può subire delle eccezioni o deroghe in quanto la concessione di un aiuto può perseguire uno scopo propositivo ovvero quello di contribuire ad una maggiore coesione (economica e sociale) degli Stati membri (cd. finalità positiva) ed in questi casi la tutela della concorrenza deve retrocedere.
In ogni caso, l’aiuto è illegale quando erogato dallo Stato in violazione dell’obbligo di notifica alla Commissione (art. 108, paragrafo 3, del TFUE). L’aiuto notificato ma non legittimato dalla Commissione, peraltro, è non autorizzato.
Per ristabilire lo status quo ante, gli aiuti illegali e incompatibili (concessi) devono essere recuperati.
 
Le casistiche
Ciò premesso, occorre individuare ulteriori casistiche sul tema degli aiuti di Stato.
L’aiuto compatibile col mercato (o non aiuto) esamina il finanziamento assolutamente ammissibile (è il caso di un trasferimento di risorse pubbliche per gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori o gli aiuti destinati a ovviare alle calamità o eventi eccezionali di cui all’art. 107, paragrafo 2, del TFUE).
L’aiuto generale (o non settoriale) indica che l’incentivo è concesso ad un’impresa mediante interventi non riconducibili nella categoria degli aiuti di Stato (come nella fattispecie degli aiuti fiscali concessi alla generalità delle imprese).
L’aiuto di importo minore mostra che le risorse statali date ad un’impresa in base alla regola del valore minimo o de minimis non influenzano o non sono in grado di influenzare gli scambi commerciali e la libera concorrenza tra gli Stati membri [cfr. Regolamento (CE) n. 1998/2006].
L’aiuto in esenzione significa che il bonus ad una impresa è accordato sul presupposto di una regola che soddisfa tutte le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione europea [vedasi ad esempio il Regolamento (CE) n. 800/2008].
L’aiuto autorizzato (discrezionalmente compatibile) manifesta che l’agevolazione è attribuita ad un’impresa sulla base di un regime di aiuto notificato ed autorizzato (legittimato) in relazione agli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato (cfr. ad esempio l’art. 107, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti a finalità regionale, aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti culturali o conservativi del patrimonio).
L’aiuto esistente vuole dire che il vantaggio è autorizzato e riconosciuto sulla base di un beneficio “vivente” (per esempio gli aiuti in vigore in uno Stato membro al momento della sua adesione all’Unione europea che al momento della loro concessione non costituivano aiuti di Stato ma che lo sono divenuti successivamente per l’evoluzione del mercato comune in un determinato settore e senza che la misura de qua abbia subito una modifica legislativa).
 
Le sigle
Nella prassi, un regime (o tipo) di aiuto è individuato da una sigla più il numero. Al riguardo, giova segnalare che la Commissione europea indica l’aiuto con la sigla SA (State Aid) più il numero.
Accanto ad SA l’aiuto può essere identificato con altre sigle:
N = Notified aid
C = Contradictoire
E = Existing aid
XT = Exemption Training
XS = Exemption SME (Small or Medium sized Enterprise)
XE = Exemption Employment
MC = Monitoring of State aid decision
XA = Exemption Agricolture
XF = Exemption Fish
X = GBER (General Block Exemption Regulation)
XR = Exemption Regional
XP = Exemption Agricolture Production
NN = Unnotified aid
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