Australia, ai blocchi di partenza
la riforma del transfer pricing
Il Parlamento pronto a modificare in tempi relativamente brevi la normativa nazionale in materia che risale al 1982

Puntuale e precisa definizione dell’arm’s length principle, in coerenza con le linee guida Ocse 2010 che saranno espressamente recepite nella legislazione domestica; chiara indicazione che le norme sono in primo luogo dirette al contribuente e che quindi si fondano sul self-assessment. Sono i due punti salienti del progetto di riforma che il Parlamento intende adottare in tempi brevi.
Le motivazioni alla base della scelta
A spingere sull’acceleratore del processo di riforma, l’esito avverso al fisco della recente sentenza “Commissioner of Taxation v SNF (Australia) Pty Ltd [2011]” della Full Federal Court che ha rigettato il metodo del Tnmm adottato in verifica dall’Amministrazione fiscale australiana, accettando il metodo Cup (comparable uncontrolled price) proposto dal contribuente. La sentenza ha sollevato una serie di rilevanti questioni interpretative, tra le quali, in primis, quella relativa al ruolo delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento nella interpretazione della legislazione nazionale.
Il Decision Impact Statement dell’Australian Taxation Office
L’Australian Taxation Office (Ato) ha espresso la propria posizione sulla decisione della Corte Federale in un Decision Impact Statement del 7 novembre.
Le principali osservazioni sulla sentenza SNF contenute nel documento di prassi possono essere così riassunte:
• la sentenza non ha risolto la questione se l’articolo “Imprese Associate” (articolo 9 del Modello Ocse) nelle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Australia fornisca, rispetto alla norma interna (Division 13 del Income Tax Assessment Act 1936), una base giuridica separata ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, rendendo possibile far ricorso alle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento quale fonte interpretativa;
• la sentenza non ha parimenti risolto la questione se la Division 13 del Income Tax Assessment Act 1936 autorizzi ad avvalersi del metodo del margine netto della transazione (Tnmm), ed ad ogni altro metodo basato sul profitto;
• l’Ato continuerà a impiegare i metodi basati sul profitto ai sensi della Division 13 section 136AD (4) Income Tax Assessment Act 1936, nei casi in cui si ritenga appropriato ricorrere al loro utilizzo;
• l’Ato sostanzialmente continuerà ad applicare i principi di transfer pricing che considera coerenti con le linee guida Ocse.
Il consultation paper
Il consultation paper chiarisce che il legislatore intende rivisitare la disciplina interna sui prezzi di trasferimento per renderla più omogenea alla prassi internazionale e, in primo luogo, alle linee guida Ocse del 2010, introducendo il criterio del metodo più appropriato alle circostanze del caso.
La legislazione nazionale fa esclusivo riferimento alla determinazione dei prezzi per singole transazioni, per cui, i giudici amministrativi si sono spesso mostrati contrari ad avallare l’utilizzo dei metodi profittuali delle direttive Ocse. Rispetto al confronto del prezzo, implicano, solitamente, che le transazioni siano aggregate.
La posizione del dicastero del Tesoro
Il ministero del Tesoro sostiene che la valenza ermeneutica delle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento deriva dal commentario all’articolo 9 “Imprese Associate” del Modello Ocse di convenzione fiscale che ad esse espressamente rimanda (…The Oecd Mtc Commentary on Article 9 also refers to the Oecd Guidelines. It describes them as representing ‘the internationally agreed principles and ... guidelines for the application of the arm’s length principle of which the Article is the authoritative statement’).
Ciò nonostante il recepimento delle direttive Ocse 2010 nella legislazione domestica permetterebbe di superare ogni incertezza interpretativa, sancendo definitivamente la validità dei metodi reddituali per la determinazione dei prezzi di trasferimento nel rispetto principio di libera concorrenza (…Secondly, there is uncertainty over the role of the OECD Guidelines in applying the profit allocation rules…omissis…. Importantly the Guidelines changed in 2010 to give profit based methods equal priority to traditional methods. There is a strong case for reducing uncertainty by mandating the use of the OECD Guidelines in tax legislation. A clearer legal pathway for use of the Guidelines might also reduce the need for legal argument on this point in litigation).